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Eutanasia

Suicidio assistito, diritto manipolato e distruzione della società

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La legge sul suicidio assistito di recente approvata dalla Regione Toscana, è di certo l’approdo di fattori concomitanti e connessi.

 

Fattori che hanno a che fare, nella società contemporanea omogeneizzata, sia con la perdita dei principi etici fondamentali e con l’allontanamento da quelli religiosi che ne erano interpreti privilegiati, sia con le manipolazioni e le distorsioni di un’opinione pubblica sempre più in balia di suggestioni indotte mediaticamente, con le inclinazioni individualistiche e nichilistiche che hanno offuscato, fino quasi alla cancellazione, il senso e la idea stessa del bene comune ormai totalmente fagocitata da quella della priorità dei desideri e delle esigenze individuali.

 

Ma l’impoverimento culturale diffuso e generalizzato, ha travolto inevitabilmente, insieme alla politica, all’etica e all’estetica, in modo particolare anche il diritto, sotto ogni profilo formale e sostanziale, E bisogna subito mettere in luce come la sua crisi sia anzitutto una crisi di identità, cioè di sfaldamento delle sue basi concettuali, di ‘offuscamento delle sue finalità costitutive, della sua tecnica costitutiva, e dei confini entro i quali è chiamato ad operare.

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La crisi del diritto si dispiega inoltre, sia all’interno, nello scadimento della sua funzione regolatrice della società, sia all’esterno, nella percezione distorta che di quella funzione si fa strada nel sentire comune. Mentre la distorsione investe tanto il diritto soggettivo, cioè la pretesa individuale riconosciuta meritevole di tutela nell’interesse della collettività (ecco la creazione di «diritti» che non possono essere considerati tali proprio perché non hanno nulla a che fare con il diritto soggettivo), quanto il diritto oggettivo, cioè l’insieme delle norme che costituiscono l’ordinamento giuridico, di cui la società si dota per proteggersi, consolidarsi ed espandersi culturalmente e materialmente.

 

Questa crisi del diritto che investe sia la sua produzione e attuazione, sia la sua percezione generalizzata, si avvale del fenomeno dello slittamento semantico anch’ esso generalizzato, spesso forgiato ad arte, per cui sono le parole a creare la realtà e non viceversa, e sotto la loro cortina fumogena viene eliminato l’ingombro del pensiero.

 

Su questo sfondo va letta dunque la vicenda che qui ci interessa, del cosiddetto «suicidio assistito» nella quale tutti questi aspetti si riassumono in modo esemplare: la degenerazione normativa, la distorta percezione del fenomeno giuridico, il travisamento dei suoi contenuti e delle sue finalità nel comune sentire, ovvero in quel senso comune di manzoniana memoria, venutosi a creare sotto la pressione della rieducazione mediaticamente imposta.

 

Occorre perciò richiamare alcuni concetti elementari quanto fondamentali.

 

Il diritto, e quello penale in particolare, è lo strumento che una società organizzata si dà per potersi garantire una convivenza ordinata e pacifica.

 

La legge penale in primo luogo assolve questa funzione ordinatrice e pacificatrice individuando i valori fondamentali che debbono essere tutelati per consolidare i fondamenti etici irrinunciabili su cui si può reggere la società.

 

La tutela come è noto avviene attraverso la minaccia di una sanzione che andrà a colpire chi mette in pericolo questi valori, che chiamiamo «beni giuridici» perché appunto riconosciuti meritevoli di tutela dalla legge penale, in quanto fondativi di una convivenza pacifica e ordinata.

 

Fra questi va individuata altresì la rosa dei «diritti indisponibili», ovvero di quei valori, quali la vita, la integrità fisica, la libertà personale etc. che sono ritenuti tali per la loro importanza capitale, e vanno difesi ad oltranza erga omnes, anche nei confronti di chi ne sia titolare particolare, perché stanno a presidio della conservazione e persino della stessa sopravvivenza della intera comunità organizzata.

 

Etiamsi deus non daretur, secondo la locuzione di Grozio ricordata più volte da Benedetto XVI, a proposito dei «valori non negoziabili».

 

Qui bisogna sottolineare, appunto, come l’indisponibilità da parte del titolare particolare sancita dall’ordinamento, deve essere riconosciuta da ogni società che non voglia votarsi alla autodistruzione.

 

Inoltre la necessità di una difesa avanzata di questi beni, è bene sottolinearlo, opera non soltanto nei confronti di chi fra i consociati li possa aggredire, ma anche nei confronti dello stesso potere politico che potrebbe violarli abusando degli strumenti di coercizione di cui dispone.

 

In altre parole, la tutela dei valori fondamentali rappresenta anche un baluardo nei confronti della entità statuale che, attraverso un uso arbitrario del potere, operi non per il bene comune ma per la propria perpetuazione, violando proprio le norme destinate a regolare i comportamenti del cittadino comune. Il potere politico può utilizzare gli apparati di cui dispone, per fini contra legem.

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Sicché quanto più strette sono le maglie della norma penale in tema di diritti indisponibili, tanto più forte sarà la funzione difensiva della legge anche nei confronti del potere politico, in quel quadro di stato di diritto che tanto viene invocato a sproposito nei giorni nostri da chi ne ignora proprio il significato.

 

Alla luce di queste considerazioni dovrebbe essere letta l’esigenza di non ammettere deroghe di sorta alla punibilità delle violazioni delle norme poste a difesa della vita umana con la sola eccezione della legittima difesa, che introduce il criterio del bilanciamento degli interessi, dove il valore della vita di chi si è messo al di fuori delle regole dell’ordinamento, cede il passo al valore della vita messa in pericolo dall’aggressore.

 

Se passiamo a considerare la norma dell’articolo 580 C.P., che punisce con la reclusione da uno a cinque anni, «chiunque determina altri al suicidio, o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, se il suicidio avviene» vediamo come il legislatore abbia inteso difendere l’attacco al valore della vita umana anche quando esso sia portato dal soggetto che ne è titolare particolare.

 

Proprio perché si tratta della difesa oggettiva di un bene al quale l’ordinamento assegna un valore superiore al valore attribuitogli dal singolo che ne è portatore. In altre parole non viene lasciato spazio alla considerazione soggettiva di questi, perché si tratta di un bene che riguarda l’intera comunità e come tale viene tutelato oggettivamente.

 

La punizione dell’omicidio del consenziente conferma in modo incontrovertibile questa base concettuale, infatti il consenso della vittima non esclude l’omicidio anche se ne attenua la sanzione ad un massimo di quindici anni di reclusione.

 

Ma ecco che l’irrompere del soggettivismo e del nichilismo adottato da forze diventate culturalmente più prepotenti che dominanti, diventa l’ariete volto a scardinare non soltanto un assetto etico, ma anche il sistema giuridico che dovrebbe concorrere a tenerlo saldo. Perché il diritto, se deve essere tenuto concettualmente distinto dalla morale, ha pur tuttavia una funzione etica fondamentale, e che dovrebbe essere salvaguardata per la tenuta stessa della società.

 

La locuzione, «suicidio assistito», divenuta corrente, tradisce già l’aggiramento della norma di cui all’articolo 580 che è già stata aggredita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 243 del 2019.

 

Da questa ha preso le mosse la recente legge regionale toscana, salutata dal governatore Giani, come «un forte messaggio di civiltà».

Non si tratta di negare che il divenire dei tempi comporti mutamenti oggettivi del comune sentire di cui si deve tenere conto. Ma questi mutamenti, che possono interessare aspetti secondari e a volte quasi folcloristici della vita comunitaria, come il sempre fluttuante e frivolo mutare dell’abbigliamento e delle abitudini quotidiane, non ha nulla a che fare con i fondamenti della vita comunitaria. Qui infatti, anche piccole incrinature sono destinate ad allargarsi fino alla distruzione totale di un edificio che è indispensabile tenere saldo per la sopravvivenza di una qualunque società umana civilizzata.

 

Come nella antica favola del piccolo buco nella diga olandese che il bambino tenta di chiudere col proprio ditino, conscio dell’immane pericolo che da quella falla può derivare. Ma ecco che, e qui entriamo nel vivo del nostro tema, la falla viene prodotta e poi allargata proprio dagli organi che dovrebbero mirare alla salvaguardia del sistema normativo.

 

E non possiamo non fare riferimento alla Corte Costituzionale, istituita per assicurare l’aderenza delle leggi dello Stato ai principi fondamentali fissati come intangibili dalla Carta Fondamentale.

 

La Corte ha elaborato nel tempo, in perfetta e intoccabile autonomia, l’autopotenziamento, ovvero lo allargamento dei propri poteri decisori che dal controllo sulla legittimità delle leggi esistenti ha finito per sconfinare, e continua a sconfinare sempre più vistosamente, verso l’appropriazione di poteri sostanzialmente legislativi. Non senza il farisaico e immancabile richiamo alla necessità di un intervento diretto da parte di quel Parlamento al quale risparmia la fatica di legiferare con generosità democraticamente ostentata.

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La Corte Costituzionale come è noto ha elaborato accanto alla tipologia di sentenze previste dalla legge istitutiva, anche le sentenze cosiddette non per nulla «manipolative» con le quali introduce novità normative dichiarandola incostituzionale per quello che non c’è (sentenze additive), cioè quello che ritiene un vuoto illegittimo. Ma anche aggiungendo direttamente qualcosa a quello che c’è (sentenze sostitutive).

 

Insomma un paradosso che, al di là delle critiche sparse, è stato accettato per quello che è, sicché una invenzione sostanzialmente arbitraria si è trasformata in prassi riconosciuta. Questo a partire dai lontani anni Sessanta del Novecento quando attraverso una sentenza di tal fatta si estesero all’istruzione sommaria del Pubblico Ministero i diritti già garantiti all’imputato nella istruzione formale tenuta dal giudice istruttore, secondo il rito di allora.

 

Forse la benevolenza con cui fu accolta la trovata della Corte Costituzionale, mise in ombra la finestra che si apriva su una vera e propria usurpazione di potere nei confronti del Parlamento. E oggi sappiamo berne come il principio della separazione dei poteri consacrato da Montesquieu quale antidoto all’arbitrio, sia diventato un superato pezzo di antiquariato nella contemporaneità del caos istituzionale e istituzionalizzato.

 

Va aggiunto che se la Corte Costituzionale si sostituisce di fatto al Parlamento, pur invocando farisaicamente un suo successivo intervento «riparatore», mostra di fare da cassa di risonanza di istanze provenienti dalla collettività e quindi rappresentative di esigenze profonde e generalizzate. Quando sappiamo che certi orientamenti, enfatizzati dai mezzi di comunicazione e dettati da poteri sovraordinati impegnati ad imporre idee fittizie spesso in conflitto col sentire comune.

 

Veniamo dunque alla iniziativa legislativa della Regione Toscana, che il governatore ha definito con orgogliosa sicurezza «un forte messaggio di civiltà».

 

La Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019, ha risposto prontamente alle spinte propagandistiche di una ben orchestrata campagna mediatica. Quella che facendo leva non sulla ragione, sull’etica, e tanto meno sulla logica giuridica, punta sulle «emozioni», la nebulosa che ha sostituito il buon senso con il senso comune e che costituisce il grimaldello capace di scardinare il pensiero, le ragioni dell’etica e del diritto, qualunque spazio di trascendenza e di saggezza, anche religiosamente ispirato.

 

Ma a dispetto di ogni esigenza superiore, oggi le emozioni si comprano e si vendono a buon mercato nella società del consumo di massa, con la Chiesa in ritirata e la incapacità diffusa di guardare filosoficamente e soprattutto razionalmente, al di là della materialità quotidiana e della prospettiva personale.

 

Questo il terreno favorevole perché il nuovo zeitgeist facesse sentire i giudici della Corte obbligati a forzare il contenuto e il senso della norma penale che fissa e sancisce la indisponibilità della vita umana.

 

Anche se non si arriva ancora a introdurre norme penali incriminatrici in via di sentenza, dato che vige ancora, bontà loro. Il principio di legalità «nullum crimen sine lege», viene introdotta tuttavia una causa di non punibilità la quale, se sfugge a quel principio, si presenta comunque come una novità introdotta di fatto nel codice penale. «Non è punibile chi agevola l’altrui suicidio se la persona è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale».

 

Poi con la sentenza n.153 del 2024 la Corte ha indicato i soggetti, all’interno delle strutture ospedaliere competenti ad accertare le condizioni capaci di legittimare la condizione di non punibilità dell’aiuto al suicidio, aggirando l’ostacolo di una inaccettabile e sconveniente invasione normativa in campo penale. Insomma, ha stabilito sempre in via surrettizia, che la decisione sull’assistenza al suicidio venga presa in ambito sanitario, affidata alla direzione e al controllo di organi interni alle strutture ospedaliere.

 

Questa ospedalizzazione dell’aiuto al suicidio è non solo un escamotage per aggirare gli straripamenti di potere, ma anche per aprire la strada, volontariamente o meno, questo non sappiamo, ad interventi «regionali» come quello puntualmente arrivato dalla Regione Toscana, che si sottraggono apparentemente al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

 

Infatti mentre la materia penale è sottratta alle competenze legislative della Regione, la materia sanitaria rientra nelle competenze concorrenti, per cui a determinate condizioni la Regione può legiferare legittimamente e, appunto così ha preteso di fare, applicando tutte le direttive pratiche indicate dalla Corte, circa la procedura per la «assistenza al suicidio».

 

Ora non va dimenticato a questo proposito come la strada per legittimare questo marchingegno sia stata inaugurata già nel 2009 col caso Englaro, quando sulla scia dell’altrettanto tragica vicenda dell’americana Terri Schiavo, di qualche anno prima, abbiamo assistito impotenti alla uccisione in sede ospedaliera su autorizzazione del giudice di Cassazione.

 

Il fenomeno si è poi amplificato in con l’esempio inaudito offerto ripetutamente in questi anni dagli ospedali londinesi e dal sistema giudiziario britannico per cui un giudice ha potuto affidare ai «sanitari» il potere di uccidere impunemente bambini di pochi mesi, ritenuti socialmente inutili perché malati, e nella impossibilità imposta ai genitori di sottrarli a quella «condanna a morte».

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Doppia inaudita mostruosità, che mentre esibisce il capovolgimento dei valori morali fondamentali, manda al macero secoli di cultura giuridica sbandierata dall’Occidente come propria conquista distintiva.

 

Una inedita ferocia praticata impunemente in ambiente sterile (sotto ogni punto di vista) e impunemente imposta ad una società che appare ormai lobotomizzata, perché se non lo fosse si ribellerebbe a tante mostruosità.

 

Perché si renderebbe conto che il trasferimento in ambito ospedaliero del potere di uccidere da parte di una autorità giurisdizionale, rappresenta in modo esemplare proprio quella micidiale confusione e commistione di poteri in cui si consuma il sopravvento di un potere politico emancipato da ogni principio regolatore e da ogni criterio di legittimazione.

 

Per questo occorre tenere sempre presente il problema del circolo vizioso della legge che in quanto espressione necessaria del potere politico che la pone, è esposta a divenire oggetto del suo arbitrio anche se nasce proprio per sottrarre la società al caos e all’arbitrio. Insomma il pericolo dello abuso del diritto per finalità contrarie a quelle che il diritto è chiamato a perseguire.

 

Basterebbe ricordare come tra Settecento e Ottocento sulla scia dell’illuminismo si sia formata quella scienza del diritto penale che, occorre ripeterlo, nell’epoca in cui è ancora in auge la tortura, mirava a proteggere il cittadino, attraverso la precisa determinazione dei delitti e delle pene, e le regole per la applicazione della legge, dallo arbitrio del giudice e dall’arbitrio del potere.

 

In ultima analisi va detto come si venga consolidando di nuovo uno slittamento semantico volto a creare l’ambiente psicologicamente adeguato per l’accettazione diffusa di questa nuova realtà. Infatti non si nomina più neppure il suicidio, ma genericamente il «fine vita» che oscura «la morte inflitta» a sé o ad altri, per coprirla con il mantello eterno e destinale della natura che fa il proprio corso.

 

L’ennesimo gioco di parole già messo a segno, perché adottato da molti inconsapevolmente, per l’ennesimo oltraggio al diritto come alla natura e alla dignità immutabile dell’uomo. Perché quest’ultima è cosa diversa dal concetto mutevole e variegato che ogni congrega di nichilisti in carriera, cerca di imporre per riempire il vuoto delle proprie idee con il vuoto delle parole senza copertura di un pensiero vitale, l’unico meritevole di essere trasmesso.

 

In questo quadro va collocato da ultimo per motivi di cronologia, ma di importanza capitale nel l’ambito delle considerazioni espresse sopra, anche il tema della cosiddetta intelligenza artificiale.

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La nuova sirena in breve tempo ha già acquistato il potere di abbacinare le moltitudini che incantate dai suoi prodigi, sono incapaci di guardare al di là delle luci, una enorme voragine già spalancata.

 

Nel campo della istruzione come del comune sentire, della guerra come della normale vita di relazione, delle capacità cognitive e del normale sviluppo delle maturazioni esistenziali, nella elaborazione del pensiero in generale.

 

E se torniamo all’argomento specifico di cui qui si è parlato, questo strumento a dir poco allarmante, dovrebbe presentarsi in tutta la sua inquietante forza distruttiva.

 

Non so se i giudici, il legislatore, i politici o i vari Cappati, si siano posti il problema di come anche la vita e la morte, oltre al tutto il resto, possano essere allegramente affidati ad un o giocattolo perverso del quale si perde il controllo e al quale vengono affidate le chiavi dell’esistenza. Perché è ad esso che domani sarà delegato il potere soprannaturale di decidere, chi, come e quando e fino a quando si può vivere, morire o sopravvivere.

 

Il gigante è pronto a divorare i suoi figli come negli antichi miti premonitori.

 

Patrizia Fermani

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Eutanasia

Il Canada supererà i 100.000 casi di suicidio assistito

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Il Canada festeggerà presto una triste pietra miliare: 100.000 decessi tramite il programma nazionale di suicidio assistito o di Assistenza Medica al Morire (MAiD).   Il programma dovrebbe «celebrare» il suo decimo anniversario il 17 giugno, dopo aver causato la morte di più del doppio dei canadesi morti nella Seconda Guerra Mondiale (42.042). Gli ultimi dati mostrano che nel 2024 il governo ha ucciso 15.767 canadesi, ovvero più del 5% dei decessi di quell’anno.   Ciò equivale a 45 canadesi al giorno. La cifra è aumentata significativamente di anno in anno. Nel 2021, 9.842 canadesi sono stati uccisi dal governo. Come sottolinea il New York Post, ogni anno vengono uccisi circa 2.000 animali in rifugi come canili etc. La comparazione numerica è impressionante, e rivelatrice.

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Nelle ultime settimane e mesi si è registrato un crescente clamore dopo la notizia che i canadesi possono ora richiedere l’«eutanasia in giornata»: un rinvio al programma e l’approvazione entro 24 ore.   Un caso recente, che ha coinvolto un uomo di 26 anni affetto da depressione stagionale, ha suscitato sgomento e indignazione quando è stato ampiamente riportato.   Kiano Vafaeian, 26 anni, affetto da diabete di tipo 1, depressione stagionale e problemi di vista, è stato condannato al suicidio ed è stato ucciso il 30 dicembre dello scorso anno nella Columbia Britannica.   Come riportato da Renovatio 21, in Canada è partita la promozione per offrire la MAiD – il programma eutanatico massivo attivato dal governo di Ottawa – anche per bambini e adolescenti. Non manca nel Paese il dibattito per l’eutanasia dei bambini autistici.   Di fatto, un canadese ogni 25 viene oggi ucciso dall’eutanasia. L’aumento negli ultimi anni è stato semplicemente vertiginoso. E la classe medica, oramai totalmente traditrice di Ippocrate e venduta all’utilitarismo più sadico e tetro, insiste che va tutto bene.   Come riportato da Renovatio 21, qualche mese fa un’altra veterana dell’esercito, divenuta disabile, ha riportato che alcuni funzionari statali avevano risposto alla sua richiesta di avere in casa una rampa per la sedie a rotelle offrendole invece la possibilità di accedere al MAiD – cioè di ucciderla.   Ma non è il caso più folle del degrado assassino raggiunto dallo Stato canadese: ecco l’ecologista che chiede di essere ucciso per la sua ansia cronica riguardo al Cambiamento Climatico, ecco i pazienti che chiedono di essere terminati perché stanchi di lockdown, ecco le proposte di uccisione dei malati di mente consenzienti, e magari pure dei neonati. Il tutto, ovviamente, con il corollario industriale, della predazione degli organi, di cui il Paese ora detiene il record mondiale.

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Il Canada del governo Trudeau e del suo successore Carney – dove il World Economic Forum regna, come rivendicato boriosamente da Klaus Schwab – è il Paese dell’avanguardia della Necrocultura. Se lo Stato può ucciderti, ferirti, degradarti, lo fa subito, e legalmente. Magari pure con spot mistico propalato da grandi società private in linea con il dettato di morte. In Canada l’eutanasia viene servita anche alle pompe funebri.   A febbraio dello scorso anno l’eutanasia è stata offerta anche ad una signora riconosciuta come danneggiata da vaccino COVID.   Secondo alcuni, l’eutanasia in Canada – che si muove verso i bambini – sta divenendo come una sorta di principio «sacro» dello Stato moderno.   Come abbiamo ripetuto tante volte: lo Stato moderno è fondato sulla Cultura della Morte. La Necrocultura è, incontrovertibilmente, il suo unico sistema operativo. Aborto ed eutanasia (e fecondazione in vitro, e vaccinazioni, anche e soprattutto geniche) sono quindi sue primarie linee di comando.
   

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Eutanasia

Fine vita, l’Assemblea Nazionale francese dice «sì» all’eutanasia in un clima di tensione

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Dopo una seconda lettura molto accesa, i parlamentari hanno approvato il disegno di legge che legalizza il suicidio assistito e l’eutanasia nel pomeriggio del 25 febbraio 2026. Sebbene vi sia consenso sulle cure palliative, il divario si sta ampliando all’interno dell’Assemblea Nazionale per quanto riguarda le procedure per le cure di fine vita. Il disegno di legge proseguirà il suo iter parlamentare, con una votazione finale prevista per quest’estate.

 

È una vittoria di Pirro per il campo presidenziale: per la seconda volta in meno di un anno, il disegno di legge che legalizza il «suicidio assistito» è stato approvato. Mentre la prima parte, dedicata al rafforzamento delle cure palliative, è stata approvata all’unanimità ( 491 voti), il nucleo del testo ha rivelato una maggioranza in calo : 299 voti a favore e 226 contrari. Nel maggio 2025, il divario era di 106 voti; ora è di soli 73.

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Il miraggio di un «modello francese»

Questa maggioranza in calo riflette i dubbi che attanagliano i banchi dell’Assemblea Nazionale. «Il mantra “tutto sotto controllo” non regge», si preoccupa la deputata del MoDem Maud Petit, un tempo favorevole al disegno di legge. Al centro dei dibattiti: la definizione stessa del «modello francese» sostenuta da Emmanuel Macron.

 

Durante la revisione , la sinistra era riuscita a far approvare una legge che garantiva ai pazienti la «libera scelta» tra eutanasia e suicidio assistito. Il governo ha ritenuto questo cambiamento troppo radicale e ha dovuto convocare una seconda deliberazione d’urgenza mercoledì per ripristinare «l’equilibrio».

 

Alla fine, i parlamentari sono tornati alla versione iniziale: il suicidio assistito rimane la regola, l’eutanasia l’ eccezione medica in caso di incapacità fisica del paziente . Il testo ribadisce inoltre che la sofferenza psicologica «da sola» non può giustificare l’accesso alla procedura.

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Gli operatori sanitari sono preoccupati

Per beneficiare di questa assistenza, il paziente deve soddisfare cinque criteri specifici, tra cui una condizione grave e incurabile che metta a repentaglio la sua vita a breve o medio termine, e una capacità mentale integra. Ma sappiamo che i limiti sono fatti per essere infranti…

 

Queste garanzie non rassicurano affatto il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici. L’ istituzione è preoccupata per una legge che «mina i fondamenti etici» della professione. Il principale punto di contesa rimane l’istituzione di un «reato di ostacolo alla professione», punibile con due anni di carcere per chi tenta di impedire l’esercizio della professione medica.

 

Al contrario , l’ Associazione per il diritto a morire dignitosamente (ADMD) accoglie con favore un «momento storico», pur deplorando l’ abbandono della libera scelta del metodo operativo.

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La pressione dell’esecutivo

Nonostante le tensioni, l’ autore del testo, Olivier Falorni, mostra ottimismo e punta a un’adozione definitiva prima dell’estate, per un’applicazione il 1° gennaio 2027. Il cammino resta irto di ostacoli per i becchini del diritto alla vita: il testo deve ora tornare al Senato ad aprile, dove la maggioranza di destra e di centro attende con ansia di poterlo respingere.

 

Prima di passare attraverso l’esame della commissione mista (CMP) e di tornare un’ultima volta all’Assemblea in caso di mancato raggiungimento di un consenso.

 

Dietro le quinte del potere, la pressione aumenta. Mentre circolano voci sulla riluttanza del Primo Ministro Sébastien Lecornu, un pezzo grosso nella cerchia ristretta di Macron dichiara: «Emmanuel Macron decide, Sébastien Lecornu esegue». Il calendario è fissato e l’esecutivo non sembra pronto a lasciare che le esitazioni parlamentari rallentino questa riforma sociale che conficcherà un altro chiodo nella bara della Francia. Più che mai, la preghiera è essenziale.

 

Articolo previamente apparso su FSSPX. News

 

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Immagine di Ank Kumar via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

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Eutanasia

La Corte Suprema spagnola respinge la richiesta del padre di bloccare l’eutanasia della figlia

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La Corte Costituzionale spagnola ha respinto il ricorso presentato da un padre che intendeva impedire alla figlia di 25 anni di accedere all’eutanasia, tutelando in tal modo il suo diritto a morire in conformità con la legislazione vigente nel Paese.   La Spagna è uno dei diversi Paesi dell’Unione Europea in cui l’eutanasia attiva e il suicidio assistito risultano legali. Anche Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo autorizzano entrambe le pratiche a condizioni rigorose, mentre Austria e Germania consentono il suicidio assistito o la morte assistita in circostanze limitate.   L’ultimo caso riguarda una donna di 25 anni di Barcellona, Noelia, rimasta paraplegica e affetta da dolori cronici in seguito a un tentativo di suicidio nel 2022, durante il quale ha assunto un’overdose di farmaci e si è gettata da una finestra del quinto piano, secondo quanto riportato nei documenti giudiziari citati dai media spagnoli. Le lesioni subite hanno determinato la paralisi di entrambe le gambe e una sofferenza descritta come continua.   Nel 2024, una commissione medica specializzata ha approvato la richiesta di eutanasia presentata dalla donna e la procedura era stata programmata per il 2 agosto. Il padre si è opposto alla decisione, sostenendo che la malattia mentale e le disabilità della figlia ne compromettevano la capacità di esprimere una scelta consapevole, e ha presentato ricorso. Diversi tribunali di grado inferiore hanno tuttavia confermato la validità della volontà espressa dalla donna.

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Nella sentenza emessa venerdì, la Corte Costituzionale ha dichiarato di non aver riscontrato alcuna violazione dei diritti fondamentali nelle precedenti decisioni che avevano consentito l’accesso alla morte assistita per la donna paralizzata, ponendo così fine, di fatto, alla battaglia legale interna. A seguito del rigetto del ricorso, gli avvocati della famiglia hanno annunciato l’intenzione di portare la questione dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.   «Porteremo il caso di Noelia alla Corte di Strasburgo», ha dichiarato Christian Lawyers, l’associazione cattolica che rappresenta il padre di Noelia, commentando la sentenza. «Difenderemo la sua vita fino alla fine».   La Spagna ha legalizzato l’eutanasia e il suicidio assistito nel giugno 2021, permettendo agli adulti affetti da patologie gravi o incurabili di ricorrere al suicidio assistito. Secondo i dati ufficiali del governo, nel 2024 sono state sottoposte a eutanasia 426 persone, con un incremento di quasi il 48% rispetto al primo anno completo successivo alla legalizzazione, ovvero il 2022.   Nonostante un ampio sostegno pubblico al suicidio assistito in Spagna, l’approvazione della legge ha generato forti controversie e ha alimentato un acceso dibattito tra i sostenitori di orientamento liberale e gli oppositori, tra cui partiti politici conservatori e la Chiesa cattolica, che ritengono che tale normativa sminuisca il valore intrinseco della vita.   Come riportato da Renovatio 21, in Spagna tre anni fa comunicarono le discussioni sull’eutanasia per i disabili, dolorosa ed allucinante realtà già in atto nel Canada divenuto in questi anni capofila della Necrocultura globale. Secondo la legge spagnuola agli animali, tuttavia, va offerta un’alternativa all’eutanasia.   Ora il dibattito si è spostato sulla possibilità di fare come la Francia ed inserire l’aborto in Costituzione.

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Immagine di Javier Perez Montes via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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