Bioetica
Peggio della 194 c’è solo la 194 corretta dai pro-life italiani: la proposta legge «Un cuore che batte» approda in Parlamento
La proposta di legge d’iniziativa popolare «Un cuore che batte», dopo aver ampiamente superato lo scoglio delle 50.000 firme, è approdata alla Camera e verrà discussa dalle Commissioni riunite di Giustizia e Affari Sociali.
Il testo della proposta mira ad aggiungere il seguente comma all’art. 14 della legge 194: «il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso».
Abbiamo già avuto modo di esprimere in questa sede le nostre perplessità in merito ad un’iniziativa che presenta gravi criticità dal punto di vista della morale e che, qualora divenisse legge, potrebbe rendere la 194 ancora più intoccabile di quanto già non lo sia.
Come da regolamento la proposta di legge è stata accompagnata da una relazione illustrativa, elaborata dalla bioeticista Giulia Bovassi; relazione per la quale confermiamo il nostro giudizio negativo circa la proposta stessa.
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Nell’analisi iniziale l’estensore del documento denuncia, giustamente, la diffusione di una certa forma mentis che tende a considerare moralmente buoni tutti gli atti che sono consentiti dalla legge: «il bene oggetto del diritto precede la sua formulazione positiva; pertanto, se la legge non riconosce né tutela quel bene naturale di riferimento, discostandosi da esso, ecco che quella legge non ricalca un bene morale oggettivo. In questo caso, ad esempio, il bene oggettivo è il diritto umano inalienabile alla vita».
Si accenna, dunque, a un concetto fondamentale, secondo cui tutte quelle norme che in qualcosa o in tutto sono contrarie al diritto naturale (il bene morale oggettivo) non possono essere considerate leggi ma corruzioni della legge. In altre parole, essendo la legge un ordine della ragione, quella ingiusta non è ragionevole e quindi non può essere legge: essa lo è solo formalmente in quanto varata da un parlamento.
Pertanto, la criminale 194/1978 che consente di uccidere l’innocente nel grembo della madre, seppur a determinate condizioni, è una legge gravemente ingiusta e in quanto tale è una «non legge» che in alcun modo può essere appoggiata o obbedita; anzi, si ha il dovere di contrastarla con ogni mezzo lecito.
Tuttavia, secondo la Bovassi l’introduzione del nuovo comma nell’art. 14 della legge 194 del 1978 ha come obbiettivo di «dare voce al silenzio, la voce di un battito cardiaco udibile già dalla quinta settimana di gravidanza», agendo «perciò in continuità con la tutela della maternità, con il riconoscimento del suo valore sociale e con la tutela della vita umana fin dal suo inizio, come recita l’articolo 1 della legge 194 del 1978».
Come può una proposta che dovrebbe limitare gli effetti iniqui di una legge, agire in continuità con essa? Si potrebbe obiettare che tale proposta agisca in continuità solo con una parte della norma, quella preventiva, e non con la sua parte omicida. Ma a prescindere dal fatto che la cosiddetta parte buona della 194 in realtà non è stata pensata dal legislatore per favorire la vita e la maternità (l’articolo 1 della legge è un concentrato di ipocrisia destinato a rimanere lettera morta), agire in continuità con una parte della norma significa di fatto accettarla nella sua interezza e soprattutto nei suoi obiettivi.
In effetti, come abbiamo già avuto modo di mettere in luce nei nostri precedenti interventi, la proposta «Un cuore che batte» non mette in discussione la ratio della 194 (il pseudo principio dell’autodeterminazione femminile), bensì tende a rafforzarla.
Esplicativo a tal proposito è il passaggio della relazione in cui l’estensore dichiara che «con l’applicazione della norma contenuta nella presente proposta di legge, la libertà della donna rimane garantita, dal momento che l’obbligatorietà riguarda il dovere medico, mentre la paziente [sic] può scegliere se dare il consenso o meno; può scegliere se guardare l’esito ecografico o meno e se ascoltare o meno il battito cardiaco».
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A poco valgono i tentativi di mettersi al riparo da eventuali (sacrosante) critiche ribadendo la contrarietà etica all’aborto da parte delle associazioni promotrici, che si limiterebbero in questa sede «ad agire dove lo Stato ha legiferato aprendo la via alla sconfitta sociale dell’aborto (sic). Non si tratta di adeguarsi tollerando un male morale, bensì di offrire un bene: conoscere l’umanità di quella vita intrauterina che la stessa legge n. 194 del 1978 dichiara un bene da tutelare».
In realtà, non tutte le azioni che vanno a correggere o modificare impianti normativi già esistenti sono moralmente lecite, soprattutto se tali atti finiscono per colludere con una legge gravemente ingiusta, senza opporsi in modo chiaro ad essa. Al contrario, sarebbe necessario che l’ingiustizia potesse trovare dei limiti reali e non fittizi.
D’altra parte, se fosse sufficiente proporre un qualsiasi emendamento positivo per eludere il problema morale della collaborazione formale con una norma ingiusta, non ci sarebbe la necessità di chiamare in causa il numero 73 dell’enciclica Evangelium Vitae a garanzia della liceità morale della proposta.
Il relatore stesso delinea con chiarezza gli obiettivi di tale iniziativa: «non si tratta di una “coercizione lieve” e nemmeno di un “ricatto morale” [la possibilità di ascoltare il battito cardiaco del nascituro, ndr], quanto piuttosto dell’offerta di un’opportunità per una profonda presa di coscienza, mediante una corretta informazione clinica».
A noi sembra evidente che offrire alla donna l’opportunità di avere una «corretta informazione clinica» non equivale a porre dei limiti reali alla pratica abortiva (conditio sine qua non affinché la proposta di modifica della legge esistente sia moralmente lecita).
Altro passaggio problematico dell’elaborato è quello in cui si prende in considerazione la relazione del medico con la donna che intende abortire: «il metodo con cui la presente proposta di legge intende offrire un’alternativa consapevole per la vita alla gestante intenzionata ad abortire entra nei doveri deontologici del medico, i quali, all’articolo 20 (relazione di cura) del codice di deontologia medica, sanciscono che la relazione “tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità”».
L’aborto, tuttavia, non è un percorso di cure mediche volto a promuovere la guarigione di un soggetto affetto da una patologia, ma è l’uccisione deliberata di un innocente! In questo caso, l’autentico dovere del medico è di astenersi dal compiere l’abominevole delitto e dal fornire a una donna un mezzo per procurare l’aborto. Tutto il resto è aria fritta.
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Nella relazione inoltre vengono millantate drastiche riduzioni del numero degli aborti qualora la proposta divenisse legge: «senza dimenticare che nei Paesi in cui leggi simili sono entrate in vigore il numero degli aborti è drasticamente crollato». L’iniziativa «Un cuore che batte» si ispira alla legge dello stato americano del Texas denominata Texas Heartbeat Act che non ha nulla a che vedere con la legge che emenderebbe la 194.
Infatti, il Texas Heartbeat Act, in vigore da settembre 2021, vieta gli aborti una volta rilevato il battito cardiaco fetale, tranne che in situazioni di emergenza (pericolo di vita della madre, ad esempio). In sostanza, tale norma limita in modo significativo l’accesso alla pratica abortiva, vietando di fatto gli aborti dopo le sei settimane di gestazione, con sanzioni molto severe per i medici che agiscono contra legem.
Ci chiediamo come sia possibile paragonare una legge che vieta l’aborto nel caso sia rilevabile il battito cardiaco del nascituro ad una che invece lascerebbe comunque alla madre del bambino piena libertà di scelta.
Prendiamo atto della mancanza di senso critico che pervade una parte importante del mondo pro-vita italiano, il quale, evidentemente, manca di guide autorevoli che lo orientino nel senso della verità e della giustizia e che lo mettano in guardia dal grave pericolo delle facili scorciatoie morali.
Al contrario, tra i filosofi e i moralisti che vanno per la maggiore abbondano i falsi maestri che per ragioni di opportunità insegnano ora l’esatto contrario di quanto hanno insegnato in precedenza.
In definitiva, peggio della 194 c’è solamente una nuova 194 riveduta e corretta dall’associazionismo cattolico e pro-vita italiano.
Alfredo De Matteo
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Immagine di Beat Ruest via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International; immagine modificata
Bioetica
Corte indiana stabilisce che una donna può abortire a causa dello «stress» derivante da «discordie coniugali»
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Bioetica
Circa il 40% delle donne soffre di un dolore profondo per anni dopo un aborto: studio
Secondo uno studio pubblicato di recente, quasi il 40 percento delle donne che hanno subito una perdita di gravidanza, a causa di un aborto o di un aborto spontaneo, riferiscono di provare un dolore intenso anche 20 anni dopo. Lo riporta LifeSite.
La straordinaria scoperta proviene da uno studio sul dolore per la perdita di una gravidanza, pubblicato lunedì, che ha coinvolto in modo casuale donne americane sui 40 anni. Lo studio ha classificato le donne che hanno abortito in base al grado in cui desideravano o accettavano l’aborto.
La percentuale più alta di donne ha dichiarato che l’aborto è stato accettato ma non è coerente con i propri valori (35,5%), seguita dalle donne che desideravano abortire (29,8%), dalle donne che non desideravano abortire (22,0%) e dalle donne che sono state costrette ad abortire (12,7%).
Il 70,2% delle donne che hanno segnalato l’aborto come incoerente con i propri valori, indesiderato o forzato presentava un rischio significativamente più elevato di soffrire di un lutto intenso e prolungato, noto come disturbo da lutto prolungato (PGD) o lutto complicato. Secondo lo studio, questo disturbo è «caratterizzato dall’incapacità di passare dal lutto acuto al lutto integrato… e può influire negativamente sulla salute fisica, sulle relazioni e sulla vita quotidiana».
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Le donne costrette ad abortire presentavano il rischio più elevato di PGD, pari al 53,8%, mentre le donne che dichiaravano di voler abortire presentavano il rischio più basso, pari al 13,9%.
Ben il 39 percento delle donne che hanno subito una qualsiasi forma di aborto ha dichiarato che «i peggiori sentimenti negativi persistono in media per 20 anni dopo la perdita», evidenziando la necessità di educare le donne sui rischi dell’aborto per la salute mentale.
Livelli elevati di dolore sono stati associati anche a eventi dirompenti come pensieri intrusivi, incubi, flashback e, in generale, «interferenze con la vita quotidiana, il lavoro o le relazioni».
In particolare, quando questo dolore segue un aborto, è spesso esacerbato dal senso di colpa e può anche essere prolungato dalla riluttanza a parlarne in terapia o con un confessore, un pastore o un direttore spirituale. Come osserva lo studio, «casi di studio hanno dimostrato che molte donne, anche quelle che cercano assistenza per la salute mentale, sono riluttanti a rivelare la propria storia di aborti a meno che non vengano espressamente invitate a farlo».
La ricerca supporta un altro studio pubblicato a settembre, «Persistent Emotional Distress after Abortion in the United States», che ha scoperto che sette milioni di donne statunitensi soffrono di grave stress emotivo post-aborto.
Entrambi gli studi confutano l’affermazione spesso citata del Turnaway Study, basata su un campione non rappresentativo di centri per l’aborto, secondo cui qualsiasi sofferenza post-aborto che una donna possa provare è lieve e scompare dopo circa due anni.
Gli studi mettono in discussione anche la base fattuale dell’«aborto terapeutico», ovvero l’affermazione che l’aborto in genere migliora la salute mentale delle donne con gravidanze problematiche, che è la base per pensare alla pratica come una forma di «assistenza sanitaria» e per la sua giustificazione legale in molte giurisdizioni.
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Aborto legalizzato alle isole Faroe
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