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Donna ucraina si dà fuoco per protestare il reclutamento del marito
Una donna ucraina si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco di fronte a un tribunale nella regione di Kiev, presumibilmente per protestare contro il diniego di rinvio della leva obbligatoria del marito.
La polizia della regione di Kiev ha confermato che l’incidente è avvenuto intorno alle 16:00 di giovedì. Quando la sicurezza del tribunale ha notato che la donna si stava cospargendo di una sostanza infiammabile, le guardie «hanno cercato di fermarla, ma la donna si è data fuoco», ha scritto la polizia su Telegram.
«All’arrivo, la donna era cosciente ma aveva ustioni sul 70% della superficie corporea», si legge nel post, aggiungendo che è stata trasportata d’urgenza in ospedale.
A Desperate Ukrainian woman set herself on fire near a court building in Kiev Region (Ukraine ????????) after her husband was refused from deferring mobilisation. Currently, the 35-year-old woman is in hospital, she has received burns of 80% of the body. pic.twitter.com/61GW4lHSpr
— Roberto (@UniqueMongolia) July 19, 2024
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Un video condiviso online mostra la donna mentre cammina sulla rotonda di fronte al tribunale, lascia cadere la borsa a terra e si versa addosso un liquido.
Poi si è rivolta verso l’edificio a braccia aperte prima di contorcersi e barcollare a terra mentre le fiamme la avvolgevano.
Tre persone sono uscite di corsa dall’edificio e hanno usato un estintore sulla donna. Il video non può essere mostrato a causa della sua natura grafica.
I notiziari locali e i canali Telegram hanno affermato che la donna si è data fuoco dopo che il marito è stato arruolato nell’esercito ucraino e hanno negato un rinvio. Tuttavia, la polizia ha insistito sul fatto che, secondo «informazioni preliminari», la donna e il marito stavano semplicemente «risolvendo la questione dell’affidamento dei figli».
«Oggi a Kiev, una donna si è cosparsa di una sostanza infiammabile e si è data fuoco», ha scritto giovedì il canale Telegram Kiev INFO. «Secondo fonti, tutto è successo perché lei e suo marito (un militare) hanno intentato una causa per un rinvio della mobilitazione, ma è stata respinta. E si è data fuoco proprio di fronte al tribunale».
Il governo ucraino ha intensificato i suoi sforzi di mobilitazione in mezzo a una grave carenza di combattenti sul campo di battaglia. Il leader ucraino Volodymyr Zelens’kyj ha firmato un decreto controverso che ha abbassato l’età di mobilitazione da 27 a 25 anni, ha dato più ampi poteri agli ufficiali di leva e ha introdotto sanzioni più severe per i renitenti alla leva.
Da tempo i video di reclutamenti forzati di giovani uomini – che già si vedevano nel 2022 – hanno raggiunto la stampa mainstream occidentale.
Le autorità di Kiev hanno pure cominciato a dichiarare le decine di morti di renitenti alla leva morti durante la fuga dal Paese.
Come riportato da Renovatio 21, i circensi sono esentati dal servizio militare, mentre i sacerdoti cattolici no. Su soldati donna e sieropositivi HIV si sta lavorando.
Secondo un sondaggio di sette mesi fa, gli ucraini rinuncerebbero alla cittadinanza per evitare la coscrizione.
All’inizio di questo mese, il presidente russo Vladimir Putin ha stimato che l’Ucraina perde ogni mese circa 50.000 militari, tra morti e feriti, e riesce a mobilitare solo circa 30.000 persone al mese, scrive RT.
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Ordine e giurisdizione: inconsistenza dell’accusa di scisma
La Fraternità si difende da ogni accusa di scisma e ritiene, sulla base della teologia tradizionale e dell’insegnamento costante della Chiesa, che una consacrazione episcopale non autorizzata dalla Santa Sede, quando non sia accompagnata né da un’intenzione scismatica, né dal conferimento della giurisdizione, non costituisca una rottura della comunione ecclesiale.
La costituzione Lumen gentium sulla Chiesa enuncia al capitolo III, n° 21, che il potere di giurisdizione è conferito dalla consacrazione episcopale contemporaneamente al potere d’ordine. Il decreto Christus Dominus, sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, enuncia il medesimo principio nel suo Preambolo al n° 3. Tale affermazione è ripresa dal Codice di Diritto Canonico del 1983, al canone 375 § 2.
Ora, nella Chiesa, la ricezione del potere episcopale di giurisdizione dipende per diritto divino dalla volontà del Papa, e lo scisma si definisce precisamente come l’atto di colui che si arroga una giurisdizione in modo autonomo e senza tenere conto della volontà del Papa. È per questo motivo che, secondo tali documenti, una consacrazione episcopale compiuta contro la volontà del Papa sarebbe necessariamente un atto scismatico.
Questa argomentazione, che vorrebbe concludere che le future consacrazioni episcopali in seno alla Fraternità sarebbero scismatiche, riposa interamente sul postulato del Concilio Vaticano II, secondo cui la consacrazione episcopale conferirebbe contemporaneamente il potere d’ordine e quello di giurisdizione.
Ora, secondo il parere di pastori e teologi la cui autorità era riconosciuta al tempo del Concilio Vaticano II, questo postulato non è tradizionale ed è privo di fondamento solido. Durante il Concilio, il cardinal Browne e Mons. Luigi Carli lo hanno dimostrato nelle loro osservazioni scritte sullo schema della futura costituzione Lumen gentium. Lo stesso fece Mons. Dino Staffa, appoggiandosi ai dati meglio attestati della Tradizione.
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Pio XII ha dichiarato a tre riprese, nella Mystici corporis nel 1943, nella Ad Sinarum gentem nel 1954 e nella Ad apostolorum principis nel 1958, che il potere episcopale ordinario di governo di cui godono i vescovi, e che essi esercitano sotto l’autorità del Sommo Pontefice, è loro comunicato in modo immediato – vale a dire senza l’intermediario della consacrazione episcopale – dallo stesso Sommo Pontefice: «immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita». Se questo potere è loro conferito in modo immediato dal solo atto della volontà del Papa, non si vede come esso possa derivare dalla consacrazione.
Tanto più che la maggior parte dei teologi e dei canonisti nega assolutamente che la consacrazione episcopale conferisca il potere di giurisdizione.
Anche la disciplina della Chiesa è in contraddizione con questa tesi. Infatti, se il potere di giurisdizione fosse conferito dalla consacrazione, come potrebbe essere vero che un Sommo Pontefice eletto, che non fosse ancora consacrato vescovo, possiede già per diritto divino la pienezza del potere di giurisdizione, nonché l’infallibilità, a partire dal momento stesso in cui accetta la sua elezione?
Secondo la stessa logica, se fosse la consacrazione a conferire la giurisdizione, i vescovi residenziali nominati ma non ancora consacrati, nonostante siano già posti a capo della loro diocesi come veri pastori, non avrebbero alcun potere di giurisdizione né alcun diritto di sedere in concilio, mentre in realtà possiedono formalmente entrambe queste prerogative prima della loro consacrazione episcopale.
Quanto ai vescovi titolari, che non godono di alcuna autorità su alcuna diocesi, essi sarebbero stati privati per secoli dell’esercizio di un potere di giurisdizione che, secondo la Lumen gentium, avrebbero ricevuto in virtù della loro consacrazione.
Se si obietta che la consacrazione conferisce già un potere di giurisdizione propriamente detto, ma che richiede l’intervento del Papa per poter essere esercitato concretamente, rispondiamo che tale distinzione è fittizia, poiché Pio XII afferma chiaramente che è il potere di giurisdizione nella sua essenza a essere immediatamente comunicato dal Papa, il quale non si limita dunque a realizzare una condizione richiesta per il buon esercizio di tale potere.
I vescovi che saranno consacrati il prossimo 1° luglio come ausiliari della Fraternità non si arrogheranno dunque alcuna giurisdizione contro la volontà del Papa, e non saranno affatto scismatici.
Articolo previamente apparso su FSSPX.News
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Immagine da FSSPX.News
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